CITAZIONE (S p a v y @ 3/6/2023, 14:37)
A me più che altro interessava far capire come ad oggi non ci sia ancora un interpretazione chiara riguardo ai dispositivi sostituibili. Se la moto monta in origine un gruppo ottico led e lo sostituisco con uno più piccolo che è stato omologato per l'uso stradale e lo monto negli stessi alloggiamenti dell'originale, non possono venire a dirmi che lo devo fare approvare dalla Motorizzazione. È già stato approvato secondo le normative europee e lo posso sostituire alla stregua di uno scarico che riporti le stesse marcature dell'originale. Tutti i cavilli che tirano fuori sono solo pretestuosi.
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Se utile, un mio caro Amico mi scrisse ....
"stampatevi la circolare qui sotto, e tenetela in tasca, da esibire in caso di controllo.
Se vi fermano e avete scarichi omologati aftermarket, in caso di contestazione chiedete di verbalizzare:"tale contestazione è errata, essendo consentita la sostituzione come disposto da Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997"
Se vi fermano e avete scarichi non omologati, se vi vogliono contestare l'ipotesi più grave dell'art. 78, chiedete d verbalizzare: "tale contestazione è errata, dovendosi al limite applicare l'art. 72 c.d.s., come disposto da Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997"
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
“Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla
problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore.
In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata “non originalità” del dispositivo in oggetto, in base all’art. 78
del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media
del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni
al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo
stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello
installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene
indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende
necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita:
“....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero
ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........”. L’azione di “modifica”
citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla
sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato,
come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è
l’unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato,
deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella
carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall’orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi
di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l’individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada,
si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo
dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato
riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche
un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi
degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D’ULISSE
Promemoria da copia-incollare in caso di ricorso per impugnare il verbale e chiederne l'annullamento:
entro 60 gg. dall'accertamento è possibile presentare ricorso al Prefetto del luogo dell'infrazione oppure (secondo me con molte più probabilità di accoglimento del ricorso) al giudice di Pace del luogo dell'infrazione, ma entro 30 giorni
Normativa vigente:
L’art. 78 del Codice della Strada, rubricato “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”, prevede al primo comma: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio”.
Il comma 3 invece recita: “Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.
Il successivo comma 4, invece, prevede: “Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Il sopraddetto comma 1 richiama l’art. 72, ai sensi del quale: “I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; (2)
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti”.
Il comma 8 del medesimo art. 72 recita : “I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione”.
Il comma 13, infine, prevede: “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.
Altra norma rilevante è l’art. 79, il cui comma 4 recita: “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter”.
Corretta interpretazione della legge
Se le forze dell’ordine sanzionano chi monta scarichi non omologati ai sensi dell’art. 78, tale contestazione è errata: l’art. 78 disciplina le ipotesi in cui è necessaria la visita presso la Motorizzazione, riferendosi alle “modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli”. L’Appendice V al titolo III del Regolamento di Esecuzione del C.D.S. suddivide tali modifiche in differenti gruppi: “Masse, dimensioni ed allestimenti”, “Prestazioni”, “Sicurezza attiva”, “Sicurezza passiva”, “Protezione ambientale”, “Norme per particolari categorie di veicoli”, “Disposizioni fiscali”, “Varie”. Gli scarichi non vengono menzionati in nessuno di tali gruppi, ad eccezione di quello intitolato “Protezione ambientale”, ove si fa espresso riferimento alla “Posizione tubo di scarico”.
Inoltre, malgrado l’art. 78 preveda la necessità della visita qualora si modifichino i dispositivi di cui all’art. 72 (tra i quali anche l’impianto di scarico), anche se si monta un sistema privo di omologazione non si modifica alcunché, ma si sostituisce soltanto un componente con un altro.
Peraltro, anche l’applicazione dell’art. 79 non risulta corretta: il riferimento all’impianto di scarico, infatti, attiene soltanto i casi in cui il dispositivo non funzioni correttamente o non sia regolarmente installato. Anche tale norma, quindi, riguarda soltanto gli scarichi originali, quando non funzionanti o non correttamente installati.
Quindi, quale articolo va applicato?
Quello che disciplina l’ipotesi in cui si circoli con un dispositivo non omologato, ossia l’art. 72. Ai sensi del comma 13, “Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti (ossia quelli che disciplinano le modalità dell’omologazione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”.
Conclusioni
Quindi, gli articoli 78, 79 e 72 disciplinano ipotesi differenti:
- Art. 78: modifiche per le quali è necessaria la visita alla Motorizzazione e che, per l’oggetto del nostro discorso, ricorre soltanto con uno scarico originale montato in posizione differente da quella prevista;
- Art. 79: modifiche che comportano un malfunzionamento o un irregolare montaggio dell’impianto originale;
- Art. 72: circolazione con dispositivi non omologati.
Di conseguenza, se si circola con uno scarico privo di omologazione, non andranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 78 e 79, ma soltanto quelle di cui all’art. 72.
Considerazioni personali: ovviamente, oltre alle regole di buon senso e di educazione, ricordo sempre che è comunque bene non porsi con atteggiamento di strafottenza nei confronti degli agenti verbalizzanti, perché se si sentono presi in giro intanto vi contestano l'art. 78, e poi son cavoli vostri (magari il Giudice di Pace vi annullerà poi la sanzione, ma intanto restate senza moto e spendete soldi e tempo per tutto l'iter processuale); volendo, possono poi trovare altre infrazioni da contestare (inclinazione targa, o specchietti, frecce e fari che comunque devono essere di tipo omologato).
Un'ultima cosa: tutto quanto scritto sopra vale in caso di controllo durante la circolazione.
In sede di revisione periodica, SE la revisione è seria e non una farsa, la moto "dovrebbe" avere scarichi omologati (e non basta nemmeno quello, perché pur omologati, devono rientrare entro i limiti fonometrici e antiinquinamento di legge)"