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L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI, Assicurazione facoltativa

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Bigiu Capelè
view post Posted on 16/3/2016, 17:37     +1   +1   -1




CITAZIONE (440 @ 16/3/2016, 17:35) 
Grazie Bigiú per l' esaustiva spiegazione!

PS: io faccio fatica ha capire cosa sta succedendo ogni post scatena polemiche il più delle volte gratuite. Calma ragazzi che la situazione è parecchio confusa.

Grazie a te per avere letto il mio post. Ne seguiranno altri.. su vari aspetti del mondo assicurativo. 👍
 
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view post Posted on 16/3/2016, 17:38     +1   +1   -1
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EVO RIDER

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CITAZIONE (Bigiu Capelè @ 16/3/2016, 14:49) 
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

L’assicurazione contro gli infortuni è un contratto con il quale un assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a pagare una somma di danaro (indennizzo), o a favore dell’assicurato stesso, nel caso in cui l’infortunio abbia causato lesioni alla persona, o a favore di uno o più beneficiari o dei loro eredi, nel caso in cui l’infortunio abbia causato il decesso della persona assicurata.

Il premio è determinato in base all’età, al sesso, alle condizioni di salute dell’assicurato e all’attività lavorativa svolta al momento della stipula del contratto di polizza.

Cos’è l’Infortunio ?

Le condizioni generali di contratto definiscono l’infortunio come “Una lesione corporale obiettivamente constatabile, derivante da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna la quale produca come conseguenza la morte, l’invalidità permanente o un’inabilità temporanea”.

Pertanto, affinché un evento possa definirsi Infortunio, la causa deve essere:

FORTUITA, cioè costituita da fatti accidentali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’assicurato.

VIOLENTA, come azione rapida, intensa e repentina.

ESTERNA, la causa della lesione deve avere un’origine esterna (causa esogena) non può provenire dall’interno del proprio corpo (causa endogena). Es. causa esterna: Tizio inciampa sulle scale, cade e si frattura un braccio. Es. causa interna: Tizio ha una congestione. Nel primo caso si tratta di un infortunio perché la frattura al braccio è stata causata dalla caduta mentre nel secondo caso non possiamo parlare di infortunio (ma di malattia) in quanto la causa della lesione è interna all’organismo.

Affinché l’infortunio possa essere liquidato, è condizione essenziale che sia causa di lesioni obiettivamente constatabili.
E’onere dell’assicurato rendere obiettivamente constatabili le lesioni fornendo le prove della lesione stessa all’assicuratore, quali ad esempio, il referto di pronto soccorso, gli esami clinici effettuati, etc. etc.

Cosa assicura la polizza infortuni ?

La polizza infortuni, generalmente assicura:

• Morte;
• Invalidità Permanente;
• Inabilità temporanea;
• Rimborso Spese di Cura;
• Diaria da Convalescenza;
• Diaria da Ricovero;
• Diaria da Ingessatura.

Le garanzie Morte ed Invalidità Permanente sono obbligatorie mentre le successive garanzie sono facoltative e affinché siano operanti devono essere presenti nel contratto di polizza unitamente al relativo capitale assicurato.

Es. Capitale assicurato per Morte € 250.000,00
Capitale assicurato per Invalidità Permanente € 250.000,00
Inabilità Temporanea € 100,00
Rimborso Spese di Cura € 5.000,00
Diaria da Convalescenza € 50,00 per ogni giorno di convalescenza
Diaria da Ricovero € 100,00 per ogni giorno di ricovero
Diaria da ingessatura € 100,00 per ogni giorno di gesso

Il capitale assicurato viene interamente corrisposto in caso di Morte e in caso di invalidità permanente totale (100 %), mentre in caso di invalidità permanente parziale, il capitale viene liquidato in proporzione al grado di invalidità permanente accertata.

Es. Capitale assicurato Morte € 250.000,00 Indennizzo in caso di morte = € 250.000,00
Capitale assicurato Invalidità Permanente € 250.000,00 Invalidità P. accertata 3 punti Indennizzo = 2500 X 3 = 7.500,00

L’Inabilità Temporanea viene corrisposta a totale o a parziale per ogni giorno di totale o parziale incapacità fisica (es. braccio ingessato, ricovero, collare cervicale, etc.)

Es. Capitale assicurato Inabilità Temporanea € 100,00 inabilità temporanea totale accertata gg. 15 indennizzo = € 1.500,00 inabilità temporanea parziale accertata gg. 10 indennizzo € 50,00 X 10 = € 500,00

Generalmente il limite di età per potersi assicurare contro gli infortuni è di 80 anni.

Quali sono i rischi coperti dalla polizza infortuni ?

In genere, le condizioni generali di contratto riportano una fondamentale distinzione fra RISCHI PROFESSIONALI e RISCHI EXTRAPROFESSIONALI.
Sono rischi professionali quelli attinenti allo svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza.
Sono considerati rischi extraprofessionali quelli attinenti allo svolgimento di ogni altra attività che l’assicurato svolge senza carattere di professionalità (es. tempo libero, sport, attività ricreative, lavori domestici per proprio conto, uso e guida di mezzi di trasporto non per motivi di lavoro etc.).
Chiaramente, in presenza di una polizza a rischio professionale (o rischio professionale e rischio non professionale insieme) l’assicurato dovrà dichiarare al proprio assicuratore il tipo di attività lavorativa svolta. Infatti su tale criterio verrà calcolato il premio da pagare all’assicurazione.

Riduzione e aggravamento del rischio

E se l’assicurato cambia lavoro o mansione ?
In quel caso dovrà comunicarlo alla propria assicurazione ed avrà diritto ad una riduzione del premio e/o delle rate di premio se la nuova mansione sarà meno pericolosa. Al contrario, se l’attività subisce un cambiamento tale da esporre l’assicurato ad un pericolo maggiore, questi sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’assicuratore il quale aumenterà il premio e/o le rate del premio assicurativo. L’assicuratore, in caso di aggravamento del rischio, a prescindere dalla comunicazione, ha diritto a recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha avuto notizia dell’aggravamento.

Es. di aggravamento del rischio: il cambio di mansione dell’Assicurato da Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi e impalcature a Geometra con accesso a cantieri e impalcature

Rischi Esclusi dall’Assicurazione

I rischi esclusi sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore e sono, pertanto, da considerare come limiti della garanzia offerta e dell’oggetto assicurato.
Esistono alcuni rischi esclusi dall’assicurazione contro gli infortuni e possono essere:

• rischi naturalmente esclusi, per eccessiva pericolosità o totale assenza di fortuità;
• rischi esclusi per prassi assicurative;
• rischi esclusi per legge (infortuni causati con dolo dell’assicurato o dei suoi dipendenti art. 1900 codice civile)
• rischi esclusi dal contratto.

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:

• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• stati di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, di malore, di incoscienza determinati da qualsiasi causa;
• atti illeciti commessi dolosamente dall’assicurato;
• fatti di guerra e insurrezioni; movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• esposizioni a forme di radioattività artificiale;
• operazioni chirurgiche e trattamenti sanitari non resi necessari dall’infortunio;
• imprese inusuali e temerarie, salvo gli atti compiuti dall’assicurato per umana solidarietà.

Sono altresì esclusi, salvo patto contrario in presenza di rischi professionali dichiarati in polizza, gli infortuni derivanti da:

• pratica di pugilato, equitazione, hockey, atletica pesante, lotta nelle varie forme, football americano, rugby, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, polo, paracadutismo ed in genere di attività sportive speciali;
• immersioni con autorespiratore;

• guida o uso di veicolo o natanti a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
• partecipazione a competizioni e relativi allenamenti calcistici e ciclistici svolti sotto l’egida delle competenti federazioni sportive.

Rischio volo

L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistico o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri, tranne che:
• questi siano gestiti da società e aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da aereo clubs.

La liquidazione del danno

Per ottenere l’indennizzo è necessario che l’assicurato abbia provveduto al regolare pagamento del premio alle scadenze prefissate ed alla tempestiva comunicazione del danno entro i termini stabiliti nel contratto.
L’assicuratore provvede alla verifica delle cause del danno e alla sua valutazione.
L’assicurato è tenuto a sottoporsi a visita medico legale presso un fiduciario della Compagnia di assicurazioni che ha emesso la polizza.
Una volta verificata la regolarità della polizza e la coerenza dell’evento, l’impresa di assicurazioni provvede alla liquidazione del danno utilizzando i criteri di indennizzo stabiliti nelle condizioni generali di contratto.

Per il calcolo dell’Invalidità Permanente vi sono due tipi di tabelle in uso:

• Tabella ANIA: proposta dall’Associazione fra le Imprese Assicuratrici;
• Tabella INAIL: (D.P.R. 30.06.1965, N. 1124): proposta dall’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, ha valori più elevati rispetto alle tabelle ANIA e quindi è più favorevole all’assicurato;

La scelta del tipo di tabella di calcolo dipende dal tipo di prodotto che si acquista. Quindi rientra nella facoltà dell’assicurato scegliere quali tabelle prevedere. Ovviamente la polizza con tabella INAIL avrà un costo maggiore del premio.

Quando l’Infortunio ha per conseguenza un’Inabilità Temporanea, l’Impresa di Assicurazione è tenuta alla corresponsione della diaria prevista in polizza. Tale diaria, corrisposta integralmente o parzialmente per ogni giorno di totale o parziale incapacità fisica a svolgere la normale attività lavorativa, generalmente viene corrisposta per un periodo massimo prefissato. Es. 360 gg.

La Franchigia

La polizza infortuni può prevedere una o più franchigie.
La franchigia è una limitazione dell’indennità spettante all’assicurato.
La franchigia può essere ASSOLUTA e RELATIVA.

Franchigia Assoluta: La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.
Es.: franchigia assoluta su I.P. 3% Invalidità Permanente accertata 3 punti, indennizzo 0 punti; franchigia assoluta su I.P. 3 % Invalidità Permanente accertata 5 punti, Indennizzo 2 punti.
Franchigia Relativa: A differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicurazione non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicurazione lo indennizza senza tenere conto della franchigia.
Il diritto all’indennizzo da Polizza Infortuni si prescrive in due anni salvo interruzione dei termini.

Bentornato amico! Gran bella spiegazione.
 
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Bigiu Capelè
view post Posted on 16/3/2016, 17:39     +1   -1




CITAZIONE (ALE883R @ 16/3/2016, 17:38) 
Bentornato amico! Gran bella spiegazione.

Grazie amico mio. 👊
 
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m@cs
view post Posted on 16/3/2016, 17:53     +1   +1   -1




Descrizione utile e dettagliata, sicuramente arricchisce il forum e noi che ne beneficiamo!
 
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view post Posted on 16/3/2016, 17:57     +1   +1   -1
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CITAZIONE (gdm61 @ 16/3/2016, 16:47) 
Ad essere sinceri ..... Non ci si capisce più niente .... Tra post che appaiono e sconpaiono , dimissionari che ricicciano, bannati che spariscono, post che si volatizzano ... Senza entrare nel merito ..... La situazione mi sembra leggermente caotica e soprattutto poco edificante.

Caro gdm61, i post se scompaiono è perchè violano il regolamento che andrebbe letto, perchè da quel che ne viene fuori da molti interventi polemici questo regolamento non se l'è letto nessuno. E se qualcuno lo ha scritto è perchè bisogna attenervisi per evitare che le situazioni degenerino. Stai sicuro che se quei post fossero rimasti la situazione ora sarebbe ancora più critica. Resta solo da capire chi ha ancora a cuore questo Forum e chi qui invece vi rimane solo per il piacere di farlo vacillare. Sicuramente non è il tuo caso, però se tu ed altri siete in buona fede come credo, non potete pensare che il sottoscritto dopo 5 anni di tranquillità ora si diverta a fare il despota senza delle reali minacce. Purtroppo alcune persone fuori di qui sono un'altra cosa e sicuramente come è stato anch'io mi ci troverei a mio agio, ma se Internet è per tutti, non tutti sono fatti per Internet.
Ora Bigiu Capelè è tornato, non è più un Moderatore per cui si rivolgerà direttamente a me in caso di incomprensioni, ma ho piacere che continui a contribuire con la sua esperienza, per cui vi chiedo di fare un passo indietro e stare tutti un pò più sereni. Grazie.
 
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view post Posted on 16/3/2016, 22:34     +1   +1   -1
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Ciao Bigiu ben tornato ! Grazie per la tua consulenza! A presto! ;)
 
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view post Posted on 16/3/2016, 22:37     +1   +1   -1
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Grazie Bigiu. Innanzitutto ben tornato.
Bella spiegazione, poi in futuro ti chiederò delucidazioni su passaggio da assicurazione con franchigia ad altre con bonus malus...
 
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Bigiu Capelè
view post Posted on 16/3/2016, 22:52     +1   +1   -1




Grazie a voi ragazzi.
E un piacere per me.
Sul serio.
fabrimtb, quando vuoi 👍
 
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oirad55
view post Posted on 16/3/2016, 23:02     +1   +1   -1




Io mi auguro solo che il bel tempo arrivi alla svelta così che nel cominciare a girare seriamente tutte queste scaramucce smettano di innervosire .....in effetti leggere e parlare danno dei significati diversi a chi legge o ascolta ...il tono della voce di una frase può far capire di più di tante parole scritte!...AHUG HO DETTO!...meglio scherzarci su come ha gia detto qualcuno, che di problemi seri ce ne sono in abbondanza :D :shifty:

...e visto che il titolo è: assicurazioni e sinistri....avanti con le domande a Bigiu Capelè (bentornato).....che come liquidatore ne sà sicuramente più di tutti noi. Vorrei usare una frase di Spavy che direi essere di distensione " fare un passo indietro e stare tutti un pò più sereni" :rolleyes: ;)
 
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Paholo
view post Posted on 16/3/2016, 23:24     +1   +1   -1




Pollicione per il NOSTRO, se posso permettermi, consulente assicurativo.

CITAZIONE (oirad55 @ 16/3/2016, 23:02) 
Io mi auguro solo che il bel tempo arrivi alla svelta così che nel cominciare a girare seriamente tutte queste scaramucce smettano di innervosire .....in effetti leggere e parlare danno dei significati diversi a chi legge o ascolta ...il tono della voce di una frase può far capire di più di tante parole scritte!...AHUG HO DETTO!...meglio scherzarci su come ha gia detto qualcuno, che di problemi seri ce ne sono in abbondanza :D :shifty:

...e visto che il titolo è: assicurazioni e sinistri....avanti con le domande a Bigiu Capelè (bentornato).....che come liquidatore ne sà sicuramente più di tutti noi. Vorrei usare una frase di Spavy che direi essere di distensione " fare un passo indietro e stare tutti un pò più sereni" :rolleyes: ;)

Mi spiace per quel che è successo, vorrei che Spavy stesso facesse un passettino indietro riammettendo tutti i bannati, magari con una tiratina d'orecchie, e amici più di prima.
Scusate l'OT di nuovo grazie a Bigiu per la sua consulenza.
 
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Nathan80
view post Posted on 25/3/2016, 23:46     +1   -1




sarebbe utile capire quali compagnie offrono una assicuraione infortuni decente perché quelle che ho visto fin ora sono piene di cluasule vessatorie...
 
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Bigiu Capelè
view post Posted on 29/3/2016, 14:19     +1   -1




CITAZIONE (Nathan80 @ 26/3/2016, 00:46) 
sarebbe utile capire quali compagnie offrono una assicuraione infortuni decente perché quelle che ho visto fin ora sono piene di cluasule vessatorie...

Rispondo soltanto adesso per motivi personali. Me ne scuso.

Quella che ho descritto nel mio post è la disciplina generale dei contratti di assicurazione contro gli infortuni presente nella maggior parte delle polizze emesse dalle compagnie assicurative operanti in Italia.
Il contratto finale, terrà conto di ciò che l’assicurato ha preventivamente concordato con il proprio assicuratore e conterrà le garanzie espressamente previste e volute dai contraenti.
Ovviamente maggiori saranno le garanzie offerte da una polizza assicurativa, maggiore sarà il premio annuale da corrispondere all’assicurazione. Purtroppo la qualità si paga. E ciò è valido in tutti i settori.

Personalmente, non trovo convenienti quelle polizze infortuni a basso costo che spesso vengono proposte a corredo della polizza RCA (Es. Polizza del conducente) in quanto fanno lievitare il premio della polizza e in caso di sinistro, quasi sempre, l’assicurato rimane deluso dall’indennizzo derivante da quel tipo di polizza.
Il consiglio che mi sento di dare è di servirsi sempre di Agenzie di Assicurazioni serie, gestite da professionisti in grado di fornire tutte le risposte del caso. Comunque è sempre buona cosa documentarsi il più possibile prima di entrare in agenzia per la stipula del contratto. Se il caso lo richiede è meglio farsi accompagnare da persone competenti.

A PROPOSITO DI CLAUSOLE VESSATORIE

Il contratto di Assicurazione contro gli Infortuni appartiene alla categoria di contratti c.d. “per adesione”, ciò vuol dire che il contratto stesso viene predisposto da uno solo dei contraenti (la compagnia di assicurazioni), attraverso moduli prestampati e spesso a distanza, mentre l’altro (l’assicurato) si limita a sottoscrivere il contratto stesso appunto per aderirvi.

La normativa vigente nel nostro Paese prevede che le clausole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto. Pena l’inefficacia delle clausole stesse ai sensi dell’art. 1341 del codice civile.

Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO O DI SOSPENDERNE L'ESECUZIONE, OPPURE SANCISCONO A CARICO DELL'ALTRO CONTRAENTE DECADENZE, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI OPPORRE ECCEZIONI, RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI RAPPORTI COI TERZI, PROROGHE O RINNOVAZIONI TACITE DEL CONTRATTO, CLAUSOLE COMPROMISSORIE O DEROGHE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
In ogni caso, le clausole contenute per iscritto nel contratto proposto al consumatore, DEVONO ESSERE REDATTE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE: in caso di dubbio prevale sempre l'interpretazione più favorevole all'utente.
Ciò vuol dire che il nostro Ordinamento, attraverso il Codice Civile, il Codice del Consumo, etc., pone la necessaria attenzione e tutela nei confronti del contraente più debole e del consumatore.
 
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view post Posted on 29/3/2016, 14:33     +1   -1

EVO RIDER

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Una domanda (ho letto velocemente ma non mi pare di aver trovato qualche indicazione): in caso di incidente, supponiamo che io monti un manubrio non originale, magari più alto o più largo, come si comporta l'assicurazione? In generale, le modifiche fatte, vanno in qualche modo segnalate o non c'entra nulla?
Grazie :D
 
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Bigiu Capelè
view post Posted on 29/3/2016, 14:46     +1   -1




CITAZIONE (Kurtz1966 @ 29/3/2016, 15:33) 
Una domanda (ho letto velocemente ma non mi pare di aver trovato qualche indicazione): in caso di incidente, supponiamo che io monti un manubrio non originale, magari più alto o più largo, come si comporta l'assicurazione? In generale, le modifiche fatte, vanno in qualche modo segnalate o non c'entra nulla?
Grazie :D

Intanto, se nel sinistro non hai responsabilità, hai diritto ad essere risarcito a totale.
Se invece hai torto o vi è un concorso di colpa, andrebbe verificato se è in quale misura le caratteristiche del manubrio (o di altre parti non originali) abbiano contribuito alla causazione del sinistro. In parole povere, se l'incidente non è dipeso in alcun modo dalla modifica apportata alla moto, non vi sono motivi per cui l'assicurazione non debba pagare.
Comunque al momento della stipula del contratto le compagnie ti fanno firmare una clausola in cui dichiari di non avere apportato modifiche al veicolo. Ma tale dichiarazione non incide mai sulla liquidazione se la modifica non ha comportato alcun pericolo. Certo in presenza di lesioni gravissime o di morte di uno dei coinvolti è chiaro che le assicurazioni indagano il più possibile...
Ovviamente parliamo di RCA... mentre nel ramo infortuni dove vieni pagato anche se cadi da solo, eventuali modifiche del veicolo vengono valutate con più attenzione...
 
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Nathan80
view post Posted on 29/3/2016, 20:28     +1   -1




CITAZIONE (Bigiu Capelè @ 29/3/2016, 15:19) 
Rispondo soltanto adesso per motivi personali. Me ne scuso.

Quella che ho descritto nel mio post è la disciplina generale dei contratti di assicurazione contro gli infortuni presente nella maggior parte delle polizze emesse dalle compagnie assicurative operanti in Italia.
Il contratto finale, terrà conto di ciò che l’assicurato ha preventivamente concordato con il proprio assicuratore e conterrà le garanzie espressamente previste e volute dai contraenti.
Ovviamente maggiori saranno le garanzie offerte da una polizza assicurativa, maggiore sarà il premio annuale da corrispondere all’assicurazione. Purtroppo la qualità si paga. E ciò è valido in tutti i settori.

Personalmente, non trovo convenienti quelle polizze infortuni a basso costo che spesso vengono proposte a corredo della polizza RCA (Es. Polizza del conducente) in quanto fanno lievitare il premio della polizza e in caso di sinistro, quasi sempre, l’assicurato rimane deluso dall’indennizzo derivante da quel tipo di polizza.
Il consiglio che mi sento di dare è di servirsi sempre di Agenzie di Assicurazioni serie, gestite da professionisti in grado di fornire tutte le risposte del caso. Comunque è sempre buona cosa documentarsi il più possibile prima di entrare in agenzia per la stipula del contratto. Se il caso lo richiede è meglio farsi accompagnare da persone competenti.

A PROPOSITO DI CLAUSOLE VESSATORIE

Il contratto di Assicurazione contro gli Infortuni appartiene alla categoria di contratti c.d. “per adesione”, ciò vuol dire che il contratto stesso viene predisposto da uno solo dei contraenti (la compagnia di assicurazioni), attraverso moduli prestampati e spesso a distanza, mentre l’altro (l’assicurato) si limita a sottoscrivere il contratto stesso appunto per aderirvi.

La normativa vigente nel nostro Paese prevede che le clausole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto. Pena l’inefficacia delle clausole stesse ai sensi dell’art. 1341 del codice civile.

Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO O DI SOSPENDERNE L'ESECUZIONE, OPPURE SANCISCONO A CARICO DELL'ALTRO CONTRAENTE DECADENZE, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI OPPORRE ECCEZIONI, RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI RAPPORTI COI TERZI, PROROGHE O RINNOVAZIONI TACITE DEL CONTRATTO, CLAUSOLE COMPROMISSORIE O DEROGHE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
In ogni caso, le clausole contenute per iscritto nel contratto proposto al consumatore, DEVONO ESSERE REDATTE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE: in caso di dubbio prevale sempre l'interpretazione più favorevole all'utente.
Ciò vuol dire che il nostro Ordinamento, attraverso il Codice Civile, il Codice del Consumo, etc., pone la necessaria attenzione e tutela nei confronti del contraente più debole e del consumatore.

Ciao e grazie per le informazioni... non preoccuparti per il ritardo della risposta perché non c'è nessuna urgenza... quello che scrivi è corretto riassume tutto quello che più o meno avevo trovato su internet. Ho rinunciato all assicurazione infortuni al conducente proposta insieme ad rca e furto proprio perché insufficiente e stavo cercando una compagnia per stipulare una polizza infortuni solo che tutte quelle che ho trovato online o anche tramite la mia banca sono molto simili e presentano tutte quelle famigerate clusule vessatorie.

Come hai giustamente detto sono clusule che in fase di sinistro si possono impugnare in quanto vessatorie ma intanto permettono all'assicurazione di contestarti sempre e comunque e di ritardare la liquidazione dei danni e creando non pochi problemi. Se purtroppo si verifica un sinistro grave hai bisogno del risarcimento e non sempre hai tempo e/o possibilità di procedere per vie legali per far valere un tuo diritto.

Invece di dire che le clausule vessatorie non sono riconosciute dalla legge italiana potresti spiegarci all'atto pratico cosa significa contestare un assicurazione che rifiuta di pagare per via di queste clausule? serve un avvocato, processo? anni? soldi? infondo le hai firmate volontariamente quelle clausule se fossero inutili perché le assicurazioni continuano a inserirle?

Sarei anche disposto come dici a pagare di più ma per ora non ho visto compagnie serie e mi sembra che questi contratti siano molto simili tra di loro. In ogni caso continuo a cercare a tempo perso e a leggermi le condizioni delle varie compagnie ma sono abbastanza demotivato.

Tu che ne pensi? tralasciando il puro aspetto normativo e legale... ma considerando quello pratico e umano
 
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