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Divieto di indossare il casco nei luoghi pubblici. Legge n°533 GU n°226 del 20/08/1977

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Paulifero
view post Posted on 8/1/2012, 18:41 by: Paulifero     +1   -1




Faccio rifornimento di benzina in autostrada, come d'abitudine, al self-service. Vado verso la cassa e sulla porta noto questo cartello, che mi incuriosisce.

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Chiedo approfondimenti all'addetto alla cassa che tartaglia qualcosa di illogico ed incomprensibile (per questo faccio un doppio controllo sul resto che mi doveva) e mi riprometto di verificare la questione.

Vi trascrivo qui sotto ciò che ho trovato.

Si tratta della legge 8 agosto 1977 n°533 (GU n°226 del 20/08/1977) e tratta delle "Disposizioni in materia di ordine pubblico".

L'art.2 (che trascrivo in caratteri maiuscoli) recita testualmente:

"È VIETATO L'USO DI CASCHI PROTETTIVI, O DI QUALUNQUE ALTRO MEZZO ATTO A RENDERE DIFFICOLTOSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONA,IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. È IN OGNI CASO VIETATO L'USO PREDETTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGANO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,TRANNE QUELLE DI CARATTERE SPORTIVO CHE TALE USO COMPORTINO"


Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila
a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.
 
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52 replies since 8/1/2012, 18:41   13217 views
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