Sportster Riders Italy

Votes taken by SilverMax

view post Posted: 16/2/2015, 14:11     +2Silver Grace - Sportster Gallery
...ok...penso sia arrivato il momento (tra un po la stagione di coppia riparte) di presentarvi SilverGrace in versione matrimoniale
oggi avevo un attimo di tempo e ho rimontato borse staffe sella passeggero e sissy facendo alcune modifiche agli attacchi delle borse che prima erano in cuoio (ma con la pioggia tendevano a marcire e quindi a rompersi) ed ora invece sono in ferro ad asola con controdado autobloccante

un Amore di moto la mia SilverGrace (come la moglie del resto che mi sopporta ormai da piu di 35 anni...eheheheh)









...ci si vede on the road my friends
view post Posted: 15/2/2015, 04:11     +1Progressive 412. - Sospensioni
Yule...secondo me alla vista sembrano Heavy-Standard ... ... :lol: :lol: :lol:
view post Posted: 13/2/2015, 18:28     +1Sito cinese per giubbotti - Moda
confermo...per le taglie lorousano quelle USA
io in conc HD ho provato una L ma da loro ho ordinato M
nessun problema (vero anche che ho nonostante l'età un fisico da fotomodello) :lol: :lol: :lol:
view post Posted: 13/2/2015, 18:01     +1Modifiche terminate! - Sportster Gallery
bella bella bella e anche tanto cattiva...complimenti Cris
view post Posted: 12/2/2015, 21:38     +7ultimi ritocchi....in attesa dell'inverno - Sportster Gallery
...ok come promesso ecco il tutorial video :D :D :D

che ne pensate??? partono le scimmie??? :( :( :(


view post Posted: 11/2/2015, 14:41     +1Portatarga Laterale - Carrozzeria
Posizione e fissaggio targa

E' un argomento che sempre più spesso viene fuori quando si parla di controlli su strada da parte delle forze dell'ordine.
Per esperienza professionale ritengo che l'unico modo per difendersi dagli errori dei controllori sia essere informati, per cui ho fatto una piccola ricerca sulle norme che regolano l'argomento, che riporto di seguito.

Dimensioni ed alloggiamento della targa di immatricolazione
Le norme di riferimento sono la direttiva 1993/94/CEE e l’art. 259 del regolamento al nuovo codice della strada.
Nessuna norma definisce le modalità di fissaggio della targa (fatto ribadito anche nella nota 26/11/2009 prot. 102075/23.30 del Ministero dei Trasporti) per cui il concetto da rispettare è l’inamovibilità della targa.
Questo concetto è rispettato sia nel caso di fissaggio con rivetti che con viti perché, in entrambi i casi, bisogna usare un attrezzo (trapano o chiave) per poter rimuovere o modificare la posizione della targa stessa.
Ovviamente se, col solo uso delle mani, è possibile modificare la posizione della targa il concetto non è rispettato e si ricade nei casi sanzionabili.

Sanzioni
Con la legge 120/10 (art. 100) sono state definite nuove sanzione ed è stato introdotto il fermo amministrativo del mezzo.
Da 78 a 311 euro di multa e fermo amministrativo per 3 mesi.
Va segnalato inoltre che, a differenza della confisca, si incorre nel fermo amministrativo anche se il guidatore al momento in cui viene contestata l’infrazione non è l’intestatario del mezzo.

DI SEGUITO LE NORME CITATE

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nota 26/11/2009 prot. 102075/23.30
Alloggiamento - installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote. Quesito
Con la nota suindicata, è stato chiesto parere in ordine alla possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.) nei diversi casi in cui, a seguito di controllo su strada, si verifica che l'alloggiamento della targa non è conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti, ovvero risulti in posizione diversa da quella prevista in fase di omologazione del veicolo.
Nel merito della questione e, limitatamente agli aspetti riconducibili alle competenze di questa Amministrazione, si osserva, preliminarmente, quanto segue.
L'alloggiamento targa dei veicoli in argomento è regolamentata dalla direttiva 1993/94/CEE e successive modifiche ed integrazioni, costituente una delle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2002/24/CE, concernente l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
La citata direttive 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa.
Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.
Altre osservazioni, pertinenti alla questione sollevata, riguardano l'ambito di applicazione dell'art. 78 del C.d.S.
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1)la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.


DIRETTIVA 1993/94/CEE del 29/10/1993 modificata dalla direttiva 1999/26/CE del 20/4/1999
ALLEGATO
1. DIMENSIONI
Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (1) sono le seguenti:

1. omissis

2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE
2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che:
2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piano longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.
3. INCLINAZIONE
3.1. La targa posteriore d'immatricolazione:
3.1.1. deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;
▼M1
3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;
3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.
▼B
4. ALTEZZA MASSIMA
▼M1
4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a
veicolo scarico.
(1) Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione.
▼B
5. ALTEZZA MINIMA
▼M1
▼C1
5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.
▼B
6. VISIBILITÀ GEOMETRICA
6.1. La visibilità dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve essere garantita all'interno di uno spazio delimitato da due diedri: il primo con spigolo orizzontale e definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiori ed inferiori dell'alloggiamento per il montaggio della targa ed i cui angoli rispetto all'orizzontale sono indicati nella figura 1; l'altro con spigolo praticamente verticale e definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa ed i cui angoli, rispetto al piano longitudinale mediano, sono indicati nella figura 2.

(La figura non riesco ad inserirla ma gli angoli di visibilità sono 30° verso l'alto e verso i lati e 5° verso il basso)

Art. 259 D.P.R. 16.12.1992. n.495 - regolamento al nuovo codice della strada (Art.100 Codice della strada).
Modalità di installazione delle targhe:
1 Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
A) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
B) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
C) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
D) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più 1,20 m;
E) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
F) condizioni geometriche di visibilità la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
G) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2 E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.

Art. 100 CdS (come modificato dalla Legge 120/10)
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione
3-bis Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,
esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri , una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.842,00 a €7.369,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Il regolamento seguente è riportato, anche se non citato, solo a dimostrazione del fatto che anche le più recenti normative non definiscono i metodi di fissaggio delle targhe.

REGOLAMENTO 1003-2010 UE
relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

ALLEGATO II
Prescrizioni relative all'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori
1. PRESCRIZIONI
1.1. Forma e dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore
1.1.1. L'alloggiamento per il montaggio della targa presenta una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, con le seguenti dimensioni minime:
a seconda dei casi
larghezza: 520 mm
altezza: 120 mm
o
larghezza: 340 mm
altezza: 240 mm
1.1.2. La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare buchi o aperture.
1.1.2.1. Nel caso di veicoli di categoria M 1 la larghezza del buco o dell'apertura non deve superare i 40 mm, senza tenere conto della lunghezza.
1.1.3. La superficie coperta dalla targa d'immatricolazione può presentare sporgenze, a condizione che esse non sporgano oltre 5,0 mm rispetto alla superficie nominale. Le parti di materiali molto morbidi, come schiuma o feltro destinati ad eliminare le vibrazioni della targa d'immatricolazione, non vanno prese in considerazione.
1.2. Alloggiamento e montaggio della targa d'immatricolazione posteriore.
1.2.1. L'alloggiamento per il montaggio deve essere tale che la targa d'immatricolazione, dopo il montaggio secondo le istruzioni del fabbricante, presenti le seguenti caratteristiche:
1.2.1.1. Posizione della targa rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo:
1.2.1.1.1. Il punto centrale della targa non deve essere situato a destra del piano mediano longitudinale del veicolo.
1.2.1.2. Posizione della targa rispetto al piano verticale longitudinale del veicolo:
1.2.1.2.1. La targa deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.
1.2.1.2.2. Il bordo sinistro della targa non deve essere situato a sinistra del piano verticale che è parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo e tocca il bordo esterno del veicolo.
1.2.1.3. Posizione della targa rispetto al piano verticale trasversale:
1.2.1.3.1. La targa può essere inclinata verticalmente:
1.2.1.3.1.1. tra un minimo di – 5° e massimo di 30°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m;
1.2.1.3.1.2. tra un minimo di – 15° e un massimo di 5°, a condizione che l'altezza del bordo superiore della targa non si trovi ad una distanza dal suolo superiore a 1,20 m.
1.2.1.4. Altezza della targa rispetto al suolo:
1.2.1.4.1. L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m.
1.2.1.4.2. L'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, se non è possibile rispettare la prescrizione dell'altezza a causa della costruzione del veicolo, l'altezza massima può superare 1,20 m, a condizione che si avvicini il più possibile a tale limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo. In nessun caso può essere superiore a 2 m.
1.2.1.5. Visibilità geometrica:
1.2.1.5.1. Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:
— due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno un angolo di 30° col piano mediano longitudinale del veicolo,
— un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto,
— un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.
1.2.1.5.2. Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:
— due piani verticali che passano per i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno un angolo di 30° col piano mediano longitudinale del veicolo,
— un piano che passa per il bordo superiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto,
— un piano che passa per il bordo inferiore della targa formando col piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso.
1.2.1.6. Lo spazio tra i bordi della targa d'immatricolazione montata e la superficie effettiva dell'alloggiamento della targa non deve essere superiore a 5,0 mm su tutto il bordo esterno della targa d'immatricolazione.
1.2.1.6.1. Lo spazio massimo prescritto può essere superato localmente se la differenza è misurata in prossimità di un buco o dell'apertura all'interno della superficie di rete o tra le barre parallele della superficie grigliata.
1.2.2. La posizione e la forma effettive della targa d'immatricolazione montata secondo il paragrafo 1.2, in particolare il risultante raggio di curvatura, devono essere prese in considerazione ai fini delle prescrizioni concernenti i dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.
1.2.3. Se lo spazio per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore non è visibile entro i piani di visibilità geometrica a causa dell'installazione di un dispositivo di aggancio meccanico, tale fatto è annotato nel verbale di prova e indicato nel certificato di omologazione CE.
2. PROCEDURA DI PROVA
2.1. Determinazione dell'inclinazione verticale e dell'altezza della targa d'immatricolazione dal suolo
2.1.1. Prima di effettuare le misurazioni il veicolo è posto su una superficie liscia e la massa del veicolo deve corrispondere alla massa dichiarata del fabbricante in ordine di marcia, ma senza il conducente.
2.1.2. Se il veicolo è dotato di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il livellamento automatico a seconda del carico, deve essere sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore.
2.1.3. Se la targa d'immatricolazione è rivolta verso il basso, il risultato della misurazione dell'inclinazione è espresso con cifre negative.
2.2. Le misurazioni delle sporgenze vanno effettuate perpendicolarmente e direttamente verso la superficie nominale coperta dalla targa d'immatricolazione.
2.3. La misurazione dello spazio tra il bordo della targa montata e la superficie effettiva è effettuata perpendicolarmente e direttamente verso la superficie effettiva coperta dalla targa d'immatricolazione.
2.4. La targa d'immatricolazione utilizzata per il controllo della conformità deve essere delle dimensioni specificate al punto 1.1.1.

Ultima "arma di difesa"

Art. 393bis del C.P. - “Reazione legittima agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali”

“Atto arbitrario”: un comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni con violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che devono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali. Il pubblico ufficiale non deve “eccedere i limiti delle sue attribuzioni” ponendo in essere un comportamento non consentito dall’ordinamento giuridico. Tale eccesso si può concretare in un eccesso di potere, in una incompetenza, in una violazione di legge o, anche, in un vizio di merito, e cioè nell’uso inopportuno di un potere discrezionale.
view post Posted: 5/2/2015, 20:25     +2ma alla fine...di dove sei??? - Chiacchiere tra Riders
condivido Spavy
ma se leggo un post di uno SRI non sarebbe piu comodo (senza aprire la mappa e quindi uscire per poi rientrare nel post) almeno sapere da che parte arriva? specoalmente in fase di organizzazione incontri...poi chiaramente il mio è solo un pensiero...
view post Posted: 5/2/2015, 20:01     +4ma alla fine...di dove sei??? - Chiacchiere tra Riders
ciao a tutti
mi permetto di evidenziare, magari non sono stato l'unico, quanto spesso coloro che sono iscritti al forum SRI omettano (senza volontà oppure consapevoli) di inserire nel loro profilo la loro esatta o sommaria provenienza
a volte ti ritrovi a discutere con un appartenente al gruppo e pensi che sia chissà da quale lontano paesino dell'Italia sperduto e...non ci posso credere...lo incontri due o tre volte alla settimana a bere un caffè nello stesso bar
ma secondo voi non avrebbe un senso logico inserire la provenienza di default? oppure la privacy detta anche in questo caso le regole?
...non voglio dilungarmi...ma mi farebbe piacere conoscere anche il Vostro pensiero
GRAZIE!!!
view post Posted: 5/2/2015, 17:33     +3Gilet SoA - Moda
CITAZIONE (markinosnowb @ 5/2/2015, 14:52) 
CITAZIONE (mbz883 @ 5/2/2015, 13:23) 
È lo stesso di Met e quello che volevo prendere io. Prezzo? Il mio 70 €.

Se devo essere sincero a me nn sembra proprio identico, anzi già nella parte smanicata si nota una bella differenza nel taglio... E in quello postato da met, la parte vicino i bottoni centrali sembra essere differente come pelle....

view post Posted: 5/2/2015, 12:52     +1Gilet SoA - Moda
...mi sa anche a me Marco...ahahahahahah
view post Posted: 4/2/2015, 18:11     +2elefantino treffen 2015 - Chiacchiere tra Riders
azz mi sa che non me la devo perdere...sarò abbastanza impavido e temerario da poterla affrontare anch'io? :unsure: :unsure: :unsure:
99 replies since 12/2/2014