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L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI, Assicurazione facoltativa

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Bigiu Capelè
view post Posted on 30/3/2016, 08:29     +1   -1




Intanto, per maggiore chiarezza, riporto un interessante articolo pubblicato dallo Studio Legale Giangrasso di Nicosia.
Successivamente tornerò in argomento per rispondere al tuo ultimo quesito.

Le clausole vessatorie

Oggi, quando concludiamo una compravendita e firmiamo un contratto - o stipuliamo un abbonamento annuale ad una rivista - non contrattiamo tutte le parti di questo accordo commerciale: ci troviamo spesso a dover firmare un foglio prestampato.
Si tratta di una prassi comune, perché sarebbe molto più problematico - in una società di massa come la nostra - se ogni singola persona volesse discutere personalmente proprio tutti i contratti che sottoscrive: come se, ad esempio, ognuno volesse un accordo personale con i grandi enti, come Telecom, Enel e così via. Pertanto, ci troviamo spesso di fronte ad un modulo prestampato.
Tuttavia il foglio prestampato presenta un grave rischio: chi lo firma è portato a non leggerlo con attenzione.
Spesso il consumatore lo approva senza capirlo a fondo, ostacolato anche dal terribile linguaggio burocratico in cui i moduli sono scritti.
Chi scrive i contratti lo sa e può far leva facilmente su questo tipo di pigrizia. Ecco allora comparire, magari scritte con un carattere piccolo, alcune parti - dette tecnicamente clausole - che sono molto gravose per il consumatore. Si tratta delle famigerate clausole vessatorie.

Cosa sono?

Le clausole vessatorie sono quelle parti del contratto che danno un vantaggio a chi propone il contratto, a svantaggio del consumatore che lo accetta.

Come scoprirle?

Stando attenti a tutte le volte che per ottenere - acquistare, affittare, noleggiare e così via - un bene o un servizio bisogna firmare il modulo del contratto due volte.

Perché due firme?

La prima firma significa che il consumatore accetta l'intero contratto. La seconda - resa obbligatoria dalla legge - vuole dire che chi firma ha capito che lo stesso contratto contiene clausole che avvantaggiano chi il contratto lo propone, ma lo accetta ugualmente.
Questa seconda firma, pur essendo unica, certifica l'accettazione di tutte le clausole vessatorie del contratto.

Quali sono le clausole vessatorie?

La legge n. 52/1996 ha determinato l'introduzione nel Codice civile di una serie di nuovi articoli (1469 bis, ter, quater, quinquies e sexies), stabilendo che si considerano vessatorie tutte quelle clausole che in generale producono a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La legge elenca 20 casi in cui si presume che le condizioni poste siano vessatorie.

Alcuni esempi di clausole vessatorie:
- alzare il prezzo di un bene al momento della consegna;
- prevedere delle penali a carico del consumatore che non rispetti il contratto e non a carico del professionista nel caso contrario;
- prevedere soltanto 60 giorni per contestare l'estratto conto, invece di 10 anni;
- stabilire, in caso di controversia, la competenza esclusiva di una località diversa dalla residenza del consumatore.
Purtroppo viene ancora ammessa la libertà a chi offre servizi finanziari di porre clausole svantaggiose per il consumatore, senza che a questi sia riconosciuto di invocarne l'inefficacia.
Altro punto dolente: quando il professionista e il consumatore concordano espressamente - dopo una trattativa - una clausola del contratto e il consumatore ne risulti penalizzato, il fatto che ci sia stata trattativa individuale e di per sé sufficiente a eliminare il carattere di vessatorietà della clausola.
Il risultato di questi e di altri correttivi introdotti nella legge produce non pochi problemi di interpretazione: spetterà ai giudici stabilire quando ci si trovi di fronte ad una clausola vessatoria o ad una clausola ammissibile.
Comunque, se leggendo il contratto, in particolare quando contrattate con i professionisti, ritenete di aver scorto una clausola vessatoria, sappiate che potete farla depennare: ad esempio, la clausola che, nel contratto per l'acquisto di un'auto, prevede la possibilità di una variazione di prezzo alla consegna è vessatoria e, prima di firmare, si potrà richiederne l'eliminazione.
Un'interessante opportunità è data alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e alle camere di commercio: potranno, infatti, citare davanti al giudice i professionisti, richiedendo che dai contratti da loro predisposti siano tolte le clausole di cui venga accertata la vessatorietà.

Come evitarle

Evitare le clausole vessatorie non è facile! Ma si può fare qualcosa? Sì, con il nostro comportamento personale, ovvero imparando - quando è possibile - a discutere ogni clausola prima di firmare un contratto.

Comportamento personale

- Fatevi sempre dare una copia del contratto. Pretendete sempre di leggere tutte le clausole.
- Anche se la maggioranza della gente non discute i contratti non è un buon motivo perché dobbiate imitarli. Fate valere i vostri diritti.
- Non firmate mai senza aver prima letto tutto; una lettura da farsi seduti, con calma e con attenzione.
- Se non concordate su tutte le clausole, nessuno vi impedisce di aprire una trattativa. Cercate di modificare quelle clausole che fissano i termini troppo generici di consegna ed eventuali aumenti automatici di prezzo.
- Potete modificare i contratti a mano, a condizione che la modifica sia riportata su tutte le copie del contratto.
- Anche se vi siete messi d'accordo con il venditore, non fate aggiunte a mano solo sulla vostra copia del contratto. Queste potrebbero essere facilmente contestate.
- Tenete sempre le copie di tutti i contratti.
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1469 bis codice civile
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti e dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere, l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, e nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8 e 11 del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempre che vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di Borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

CITAZIONE (Nathan80 @ 29/3/2016, 21:28) 
CITAZIONE (Bigiu Capelè @ 29/3/2016, 15:19) 
Rispondo soltanto adesso per motivi personali. Me ne scuso.

Quella che ho descritto nel mio post è la disciplina generale dei contratti di assicurazione contro gli infortuni presente nella maggior parte delle polizze emesse dalle compagnie assicurative operanti in Italia.
Il contratto finale, terrà conto di ciò che l’assicurato ha preventivamente concordato con il proprio assicuratore e conterrà le garanzie espressamente previste e volute dai contraenti.
Ovviamente maggiori saranno le garanzie offerte da una polizza assicurativa, maggiore sarà il premio annuale da corrispondere all’assicurazione. Purtroppo la qualità si paga. E ciò è valido in tutti i settori.

Personalmente, non trovo convenienti quelle polizze infortuni a basso costo che spesso vengono proposte a corredo della polizza RCA (Es. Polizza del conducente) in quanto fanno lievitare il premio della polizza e in caso di sinistro, quasi sempre, l’assicurato rimane deluso dall’indennizzo derivante da quel tipo di polizza.
Il consiglio che mi sento di dare è di servirsi sempre di Agenzie di Assicurazioni serie, gestite da professionisti in grado di fornire tutte le risposte del caso. Comunque è sempre buona cosa documentarsi il più possibile prima di entrare in agenzia per la stipula del contratto. Se il caso lo richiede è meglio farsi accompagnare da persone competenti.

A PROPOSITO DI CLAUSOLE VESSATORIE

Il contratto di Assicurazione contro gli Infortuni appartiene alla categoria di contratti c.d. “per adesione”, ciò vuol dire che il contratto stesso viene predisposto da uno solo dei contraenti (la compagnia di assicurazioni), attraverso moduli prestampati e spesso a distanza, mentre l’altro (l’assicurato) si limita a sottoscrivere il contratto stesso appunto per aderirvi.

La normativa vigente nel nostro Paese prevede che le clausole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto. Pena l’inefficacia delle clausole stesse ai sensi dell’art. 1341 del codice civile.

Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO O DI SOSPENDERNE L'ESECUZIONE, OPPURE SANCISCONO A CARICO DELL'ALTRO CONTRAENTE DECADENZE, LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI OPPORRE ECCEZIONI, RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI RAPPORTI COI TERZI, PROROGHE O RINNOVAZIONI TACITE DEL CONTRATTO, CLAUSOLE COMPROMISSORIE O DEROGHE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
In ogni caso, le clausole contenute per iscritto nel contratto proposto al consumatore, DEVONO ESSERE REDATTE IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE: in caso di dubbio prevale sempre l'interpretazione più favorevole all'utente.
Ciò vuol dire che il nostro Ordinamento, attraverso il Codice Civile, il Codice del Consumo, etc., pone la necessaria attenzione e tutela nei confronti del contraente più debole e del consumatore.

Ciao e grazie per le informazioni... non preoccuparti per il ritardo della risposta perché non c'è nessuna urgenza... quello che scrivi è corretto riassume tutto quello che più o meno avevo trovato su internet. Ho rinunciato all assicurazione infortuni al conducente proposta insieme ad rca e furto proprio perché insufficiente e stavo cercando una compagnia per stipulare una polizza infortuni solo che tutte quelle che ho trovato online o anche tramite la mia banca sono molto simili e presentano tutte quelle famigerate clusule vessatorie.

Come hai giustamente detto sono clusule che in fase di sinistro si possono impugnare in quanto vessatorie ma intanto permettono all'assicurazione di contestarti sempre e comunque e di ritardare la liquidazione dei danni e creando non pochi problemi. Se purtroppo si verifica un sinistro grave hai bisogno del risarcimento e non sempre hai tempo e/o possibilità di procedere per vie legali per far valere un tuo diritto.

Invece di dire che le clausule vessatorie non sono riconosciute dalla legge italiana potresti spiegarci all'atto pratico cosa significa contestare un assicurazione che rifiuta di pagare per via di queste clausule? serve un avvocato, processo? anni? soldi? infondo le hai firmate volontariamente quelle clausule se fossero inutili perché le assicurazioni continuano a inserirle?

Sarei anche disposto come dici a pagare di più ma per ora non ho visto compagnie serie e mi sembra che questi contratti siano molto simili tra di loro. In ogni caso continuo a cercare a tempo perso e a leggermi le condizioni delle varie compagnie ma sono abbastanza demotivato.

Tu che ne pensi? tralasciando il puro aspetto normativo e legale... ma considerando quello pratico e umano

Non ho detto che le clausole vessatorie non sono riconosciute dalla legge italiana. Al contrario, appunto perchè sono "riconosciute" vengono disciplinate dalla normativa in materia.
Io consiglio di leggere attentamente il contratto prima della stipula (meglio farsi consegnare una copia e portarsela a casa prima di firmare).
In ogni caso, ogni singola clausola si può contrattare, ottenendone la modifica o addirittura la cancellazione.
Ciò non toglie che dette clausole possono anche essere accettate dal consumatore.
Comunque avrei bisogno che tu mi faccia capire meglio quali clausole vessatorie ti sei ritrovato di fronte. Dovresti fornirmi qualche elemento in più...
 
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view post Posted on 30/3/2016, 10:57     +1   -1

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CITAZIONE (Bigiu Capelè @ 29/3/2016, 15:46) 
CITAZIONE (Kurtz1966 @ 29/3/2016, 15:33) 
Una domanda (ho letto velocemente ma non mi pare di aver trovato qualche indicazione): in caso di incidente, supponiamo che io monti un manubrio non originale, magari più alto o più largo, come si comporta l'assicurazione? In generale, le modifiche fatte, vanno in qualche modo segnalate o non c'entra nulla?
Grazie :D

Intanto, se nel sinistro non hai responsabilità, hai diritto ad essere risarcito a totale.
Se invece hai torto o vi è un concorso di colpa, andrebbe verificato se è in quale misura le caratteristiche del manubrio (o di altre parti non originali) abbiano contribuito alla causazione del sinistro. In parole povere, se l'incidente non è dipeso in alcun modo dalla modifica apportata alla moto, non vi sono motivi per cui l'assicurazione non debba pagare.
Comunque al momento della stipula del contratto le compagnie ti fanno firmare una clausola in cui dichiari di non avere apportato modifiche al veicolo. Ma tale dichiarazione non incide mai sulla liquidazione se la modifica non ha comportato alcun pericolo. Certo in presenza di lesioni gravissime o di morte di uno dei coinvolti è chiaro che le assicurazioni indagano il più possibile...
Ovviamente parliamo di RCA... mentre nel ramo infortuni dove vieni pagato anche se cadi da solo, eventuali modifiche del veicolo vengono valutate con più attenzione...

Grazie :D
 
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Nathan80
view post Posted on 30/3/2016, 12:46     +1   -1




[QUOTE=Bigiu Capelè,30/3/2016

Non ho detto che le clausole vessatorie non sono riconosciute dalla legge italiana. Al contrario, appunto perchè sono "riconosciute" vengono disciplinate dalla normativa in materia.
Io consiglio di leggere attentamente il contratto prima della stipula (meglio farsi consegnare una copia e portarsela a casa prima di firmare).
In ogni caso, ogni singola clausola si può contrattare, ottenendone la modifica o addirittura la cancellazione.
Ciò non toglie che dette clausole possono anche essere accettate dal consumatore.
Comunque avrei bisogno che tu mi faccia capire meglio quali clausole vessatorie ti sei ritrovato di fronte. Dovresti fornirmi qualche elemento in più...
[/QUOTE]

per ora mi sono limitato a leggere i contratti e i fascicoli informativi di alcune assicurazioni online compreso quella che promuove la mia banca ma sempre prendendo i documenti online.

appena ho un po di tempo ti rispondo per bene indicandoti anche alcune clausule speicifiche ma per ora diciamo che seguirò il tuo consiglio ed evitero le assicurazioni online e cercherò eventualmente di contrattare le clausule che non mi sembrano leggitime. anche se così si corre il rischio di commettere delle sviste in quanto quei contratti sono fatti ad hoc per nascondere le clausule dietro pagine e pagine.
 
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32 replies since 16/3/2016, 14:49   754 views
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